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Bonus fino a 1.000 euro: come cambia la busta paga dei lavoratori nel 2026

 Il bonus per i lavoratori dipendenti viene confermato anche per il 2026, grazie alle misure previste dalla legge di bilancio. Il provvedimento consiste in un esonero contributivo che riduce i contributi previdenziali dovuti all’Inps, con percentuali variabili in base al reddito annuo. In concreto, lo sconto può oscillare tra il 4,8% e il 7,1%, incidendo direttamente sull’importo netto dello stipendio mensile. Le percentuali di detrazione in base al reddito Il beneficio non è uniforme per tutti i lavoratori. Per i redditi fino a 8.500 euro annui, la riduzione dei contributi è fissata al 7,1%. Per chi guadagna tra 8.501 e 15.000 euro, lo sconto scende al 5,3%, mentre per redditi compresi tra 15.001 e 20.000 euro la percentuale si riduce al 4,8%. Per la fascia di reddito tra 20.000 e 32.000 euro è prevista invece una detrazione fissa annuale di 1.000 euro, che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro annui. Gli effetti concreti sullo stipendi...

Pneumatici invernali, quando metterli e cosa si rischia



Il 15 novembre è scattato l'obbligo di avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce ormai una norma "antica" (la n.120 del 29 luglio 2010) ma, nonostante tutto, dopo 18 anni, con la scadenza arriva una specie di panico fra gli automobilisti... È l’ente proprietario della strada a prescrivere l'obbligo, ma - va detto subito - non si tratta di burocrazia: qui è in ballo la sicurezza, di chi guida e degli altri. Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, infatti, i pneumatici tradizionali non "funzionano" più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta aderenza.

Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S (oppure "MS", "M/S", "M-S", "M&S", è lo stesso), che significa mud & snow (ovvero fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza però di avere pneumatici "da compromesso", che non sono eccellenti né con il freddo o la neve, né d'estate.

Oltre alla sigla M+S si può avere anche il simbolo del fiocco di neve: non è richiesto dalla legge, ma significa che la gomma va bene, anzi benissimo anche con la neve. E c'è un'enorme differenza: la sigla MS è frutto di un'autocertificazione del costruttore (sul fatto che il pneumatico va bene in condizioni di freddo o neve), l'altra è invece una certificazione di un ente terzo che fa test e conferma la bontà delle prestazioni in inverno. Quindi se possibile scegliere sempre gomme con il simbolo della neve aggiunto a quello MS e non solo quelle con la sigla MS.

Le catene devono essere a bordo e basta. Ma se nel tratto percorso esiste l’obbligo del montaggio vanno messe per forza. Per poter essere utilizzati in alternativa agli pneumatici invernali, le catene o gli altri dispositivi antisdrucciolo devono essere omologati secondo la norma nazionale UNI 11313 oppure quella austriaca Önorm V5117. Inoltre, devono essere della misura corretta per le gomme della vettura e, in caso di nevicate, vanno obbligatoriamente montati almeno sulle ruote motrici. «Ricordiamo - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia stradale - che le catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire gli pneumatici da neve e comunque possono essere anche montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade di alta montagna».

Di norma l’obbligo dell’impiego dei pneumatici M+S (o delle catene) va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo tali date per consentire il cambio stagionale delle gomme. In sostanza, è possibile montare le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio. Fuori dai centri abitati la multa è di 85 euro. Nei centri abitati è di 41 euro. In entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non proseguire il viaggio. Ma attenzione: se si usano gomme con il codice di velocità sbagliato (può succedere andando in giro d'estate con le gomme invernali) le sanzioni sono pesanti: da euro 422,00 a euro 1.697,00, a meno che i pneumatici invernali (o i quattro stagioni) abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione.

Per il solo impiego stagionale degli pneumatici invernali è concessa una deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto, purché almeno pari a Q (160 km/h). Per esempio, si possono montare gomme con codice T (190 km/h) in luogo di H (210 km/h). In tal caso, va applicata un’etichetta o un avviso nella strumentazione, ben visibile da chi guida, che ricordi tale limitazione. Quando scade l'obbligo delle gomme invernali, se il codice non corrisponde, le gomme invernali vanno cambiate subito.

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

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