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Creme alla nocciola: la classifica Altroconsumo 2025

Non tutte le creme spalmabili alla nocciola sono create uguali. Le differenze principali riguardano la percentuale di nocciole, la presenza di oli vegetali e l’uso di ingredienti di origine animale. La quantità di nocciole può variare dal 12% al 45%, ma ci sono anche creme che contengono il 100% di nocciole, ricche di grassi “buoni” e con meno zuccheri. Gli oli più comuni sono quello di palma (che non è il più salutare) e di girasole (più leggero). Alcune creme sono vegane, quindi prive di latte, rendendole adatte anche a chi è intollerante al lattosio. I consigli di Altroconsumo Altroconsumo consiglia di optare per: Creme senza grassi o oli vegetali aggiunti , o con olio di girasole. Prodotti con alta percentuale di nocciole e cacao. Marche che specificano l’origine delle nocciole, un segno di trasparenza. I parametri di valutazione dei prodotti Le creme sono state valutate su tre criteri: Composizione (50%): ingredienti, valori nutrizionali, quantità di nocciole. Assaggio anonimo (4...

Telefonia: è giusto pagare i costi di disattivazione?

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Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
L’ennesimo tentativo di aggirare la legge? Forse sì…
Ma vediamo cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore.
Art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi ed ingiustificati?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.
Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore – sede di Genova

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