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Creme alla nocciola: la classifica Altroconsumo 2025

Non tutte le creme spalmabili alla nocciola sono create uguali. Le differenze principali riguardano la percentuale di nocciole, la presenza di oli vegetali e l’uso di ingredienti di origine animale. La quantità di nocciole può variare dal 12% al 45%, ma ci sono anche creme che contengono il 100% di nocciole, ricche di grassi “buoni” e con meno zuccheri. Gli oli più comuni sono quello di palma (che non è il più salutare) e di girasole (più leggero). Alcune creme sono vegane, quindi prive di latte, rendendole adatte anche a chi è intollerante al lattosio. I consigli di Altroconsumo Altroconsumo consiglia di optare per: Creme senza grassi o oli vegetali aggiunti , o con olio di girasole. Prodotti con alta percentuale di nocciole e cacao. Marche che specificano l’origine delle nocciole, un segno di trasparenza. I parametri di valutazione dei prodotti Le creme sono state valutate su tre criteri: Composizione (50%): ingredienti, valori nutrizionali, quantità di nocciole. Assaggio anonimo (4...

Roaming addio: in UE dal 15 giugno stop agli extracosti

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In vista delle prossime vacanze estive, i viaggiatori europei avranno un pensiero in meno da mettere in conto prima di partire: i costi del roaming. Da giovedì infatti scatterà la fine degli extracosti: chiamate, sms e traffico dati costeranno in viaggio nell’Ue come a casa. Si tratta di una novità importante che rende un po’ più concreta la realizzazione del Digital Single Market dopo anni di trattative e discussioni. Il nuovo regolamento di costi verrà applicato in tutti i 28 Stati membri, compresa la Gran Bretagna. Si aggiungono alla lista anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Ma i costi del roaming non posso ancora definirsi un lontano ricordo. Il Regolamento prevede due scenari con i quali sarebbe consentito agli operatori di addebitare dei costi per il roaming:
  • se il modello tariffario di un operatore venisse intaccato dall‘abolizione delle tariffe di roaming, questo può ottenere dall’Autorità di Regolamentazione nazionale il permesso di riscuotere tariffe di roaming in determinate circostanze particolari;
  • qualora l’utente dovesse infrangere la cosiddetta clausola di “fair use” durante il periodo di osservazione di quattro mesi previsto dal Regolamento stesso e non considerare l’avviso dell’operatore, il gestore può addebitare dei sovrapprezzi. La clausola prevede che nei quattro mesi non si possa trascorrere più tempo all’estero rispetto al proprio paese ed allo stesso tempo utilizzare di più il proprio telefono all’estero, fatto salvo chi è in grado di poter dimostrare di avere uno stretto legame causato da motivi di studio, o di lavoro con il paese estero stesso. Con tale clausola viene dunque negata la possibilità di utilizzare in modo permanente una SIM estera. Fintantoché si trascorre più tempo nel proprio paese e si utilizza il telefono di più all’interno del proprio paese si può stare sicuramente tranquilli. È doveroso ricordare che è sufficiente anche una solo connessione al giorno presso il proprio paese per dimostrare che non ci si trova costantemente presso un paese estero.
Allo stato attuale restano diversi gli interrogativi e soltanto nel corso dei prossimi mesi sarà possibile vedere come si comporteranno gli operatori telefonici in merito a questa novità. In merito a ciò Milena Favretto del Centro Europeo Consumatori e Simone Romani del Centro Tutela Consumatori Utenti sollevano qualche dubbio su alcuni aspetti di questo Regolamento. Tanto per cominciare, dicono dalle associazioni, il Regolamento presenta alcuni punti poco chiari che rischiano di mettere in difficoltà il consumatore che fatica a comprendere cosa effettivamente cambierà.
Anche in merito ai sovrapprezzi in caso di violazione della clausola di corretto utilizzo c’è molta confusione e poca trasparenza. Il rischio maggiore inoltre è che siano gli utenti a pagarne comunque le conseguenze con dei rincari sulle tariffe.

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