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Mutui green, la sostenibilità resta poco chiara: l’inchiesta che mette sotto esame le banche

              I mutui green sono ormai entrati stabilmente nell’offerta delle banche, ma per i consumatori ottenere informazioni chiare sui reali vantaggi resta ancora difficile. Un’inchiesta condotta in 70 filiali di 14 istituti bancari evidenzia un quadro fatto di informazioni incomplete, criteri energetici poco spiegati e difficoltà nel confrontare le diverse proposte. Pensati per incentivare l’acquisto di abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico, questi finanziamenti prevedono condizioni agevolate , come tassi più bassi o sconti su alcune spese, per chi acquista immobili in classe energetica A o B o interviene con lavori di riqualificazione. Ma tra la promessa di sostenibilità e l’esperienza concreta in filiale emerge ancora una distanza significativa. Un prodotto ormai diffuso, ma con poca chiarezza La prima evidenza dell’indagine è che il mutuo green è ormai diventato una proposta stabile . Il problema riguarda però la trasparen...

Multe: quando fare ricorso

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Più si viaggia, più alto è il rischio di essere multati.
Tra limiti di velocità, divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato (c.d. Ztl), sensi unici, lavaggio strade e chi più ne ha più ne metta, non è poi così raro commettere qualche infrazione con conseguente sanzione amministrativa.
Tuttavia, in alcuni casi può valere la pena impugnare il verbale di accertamento, soprattutto quando la multa risulta facilmente contestabile in quanto ingiusta o comunque illegittima.
Il termine per decidere se pagare o fare ricorso è piuttosto breve: 60 giorni dalla consegna del verbale  (in caso di contestazione immediata) oppure, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, dalla sua notifica.


A tal proposito, è importante ricordare che la regola generale è quella della contestazione immediata della violazione da parte degli agenti accertatori, proprio per consentire al conducente-trasgressore di esercitare il suo diritto di difesa ed esporre le proprie ragioni nell’imminenza del fatto.
Tuttavia, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada (es. veicolo lanciato ad eccessiva velocità, sorpasso vietato, accertamento di sosta vietata in assenza del conducente), è consentita la contestazione “differita” con tanto di motivazione che deve essere oggettiva, completa ed esauriente con riferimento alle specifiche circostanze del caso (altrimenti il verbale sarà impugnabile, ad esempio se l’agente accertatore riferisce di non aver contestato in quanto impegnato in altre occupazioni o in abiti civili). In tali ipotesi è previsto comunque un termine di notifica (150 giorni dall’accertamento della violazione; dal 29 luglio 2010 il termine è stato ridotto a 90 giorni), il cui mancato rispetto rende illegittimo il verbale.

Altre buone ragioni per fare ricorso possono essere: l’omessa verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal presunto trasgressore, l’insussistenza della violazione (es. il ticket comprovante il pagamento del parcheggio era esposto sul cruscotto), oltre ai vari vizi di forma del verbale (mancata/erronea indicazione di elementi essenziali quali il nome del presunto trasgressore, il tipo di veicolo e la targa, il tempo e il luogo della violazione, la descrizione della trasgressione e il relativo articolo di legge che si assume violato, ecc.).
Una volta presa la multa, se si decide di pagarla, è meglio farlo entro i 60 giorni, per avere diritto alla c.d. “misura minima”. Tuttavia tale pagamento costituisce una sorta di accettazione della multa ed impedisce una successiva impugnazione.
Qualora, invece, si ritenga di avere validi motivi per contestare il verbale ed anche serie possibilità di vederselo annullare, sempre entro 60 giorni dalla sua consegna/notifica, si può proporre ricorso al Prefetto (art. 203 c.d.s.) oppure ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis c.d.s.) competenti per territorio, cioè quelli del luogo dove è stata commessa l’infrazione. Ciò significa che se il conducente-trasgressore abita a Milano, ma commette l’infrazione a Firenze, dovrà rivolgersi al Giudice di Pace oppure al Prefetto di Firenze. Tale circostanza può comportare alcuni costi, anche in termini di tempo, tanto da indurre qualcuno a desistere.
Tuttavia un più forte deterrente per i ricorsi al Giudice di Pace contro le multe ed in genere ogni sanzione amministrativa è stato introdotto dalla recente legge n. 191 del 23 dicembre 2009 in base alla quale a partire da quest’anno tali ricorsi non sono più gratuiti, ma è necessario pagare il contributo unificato (30 euro per multe fino a 1.500 euro – 70 euro per sanzioni di importi superiori) oltre 8 euro di marca da bollo a titolo di rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.

Qualora, infine, si lascino scadere i 60 giorni senza pagare né proporre ricorso, l’ente creditore (es. il Comune nel quale è stata commessa l’infrazione) potrà dare il via all’iter della riscossione: iscrizione a ruolo, notifica della cartella di pagamento tramite Equitalia, ecc.

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