Il diritto dell'Unione non è contrario a una normativa che
prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione
obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale. Tuttavia, dato che
l'accesso alla giustizia dev'essere garantito, il consumatore può ritirarsi
dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare (anche se con
possibili sanzioni economiche) e, soprattutto, non deve essere costretto
a servirsi dell’avvocato.
La vicenda prende le mosse da una contestazione che due
cittadini italiani avevano presentato al Tribunale sulla domanda con cui il
Banco popolare aveva intimato la restituzione di una somma a loro prestata. Il
Tribunale aveva però osservato che il ricorso dei due cittadini non era
procedibile senza una previa procedura di mediazione extragiudiziale, anche se
agivano in qualità di «consumatori». Mediazione per cui che la legge italiana
prevede l’assistenza di un avvocato e che non ci si possa ritirarse senza
giustificato motivo.
Dubitando della compatibilità di tali norme nazionali con il diritto
dell'Unione, il Tribunale di Verona chiede alla Corte di giustizia di
interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori .
Con la sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che la direttiva, volta a dare
ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorso nei
confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa
delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR), potrebbe essere
applicabile al caso di specie qualora la procedura di mediazione possa essere
considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice
nazionale dovrà verificare. Ma la Corte rileva che, nelle procedure ADR
previste da tale direttiva, il carattere volontario consiste non già nella
libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto
che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come
desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Assume quindi rilevanza non il
carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto
che, come espressamente previsto dalla direttiva, il diritto di accesso delle
parti al sistema giudiziario sia preservato.
La Corte conclude quindi che il fatto che una normativa, come quella italiana,
non solo abbia istituito una procedura di mediazione extragiudiziale, ma, in
aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia
possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale non è incompatibile con
la direttiva.
Tuttavia la Corteprecisa che una normativa nazionale non può imporre al
consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito
obbligatoriamente da un avvocato e che la tutela del diritto di
accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura
ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze
sfavorevoli. Il punto 65 della snteza recita infatti: «Pertanto, una
normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una
procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato».
Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata
partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato
motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro
con il mediatore.
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