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Recensioni online: cosa cambia davvero per i consumatori

Le recensioni online influenzano sempre di più le scelte di acquisto dei consumatori. Hotel, ristoranti, prodotti tecnologici o servizi professionali vengono spesso valutati prima ancora di essere provati. Proprio per questo motivo arrivano nuove regole pensate per aumentare la trasparenza e limitare pratiche scorrette. Un fenomeno che orienta i consumi Le recensioni online sono diventate uno strumento capace di incidere concretamente sui comportamenti dei consumatori e sull’andamento del mercato: il 77% dei cittadini legge recensioni prima di acquistare un prodotto o un servizio Le valutazioni pubblicate sul web influenzano la reputazione delle imprese e possono determinare il successo o l’insuccesso commerciale di prodotti e servizi. Le stime indicano che le recensioni smuovano consumi pari a circa 152 miliardi di dollari l'anno. Le nuove regole: più trasparenza e controlli Le nuove disposizioni introducono obblighi più stringenti per chi gestisce piattaforme digitali e siti di r...

Volo cancellato? La compagnia informa il passeggero entro i termini previsti o deve pagare

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Oggi ci occupiamo di un problema purtroppo abbastanza frequente tra coloro che per motivi di lavoro oppure per piacere personale prendono l’aereo.
Finché tutto fila liscio, l’aereo decolla il giorno previsto, non ci sono ritardi ed i passeggeri arrivano puntualmente alla destinazione scelta, tutti sono soddisfatti… i problemi, come in tutte le cose, si presentano quando qualcosa non va per il verso giusto e si verificano dei ritardi o addirittura viene cancellato il volo.
Il passeggero cosa può fare?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso di un passeggero che aveva prenotato tramite un’agenzia online di viaggi, un volo da Amsterdam Schipol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname) per il 14 novembre 2014. La compagnia aerea, in data 9 ottobre 2014, aveva comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione del volo ma, quest’ultima aveva informato il cliente solamente dieci giorni prima della partenza, il 4 novembre 2014.
L’art. 5, comma I, lett. c), del Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce che nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati della cancellazione, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Nel caso presentato davanti alla Corte di Giustizia, il passeggero aveva chiesto un risarcimento danni forfettario di 600 euro, ma la compagnia aerea l’aveva negato perché la cancellazione del volo, da parte sua, era stata comunicata all’agenzia di viaggi nel rispetto dei tempi previsti. A sua volta, l’agenzia di viaggi aveva replicato che tale comunicazione doveva essere data al cliente direttamente dalla compagnia aerea, tra l’altro in possesso dell’indirizzo di posta elettronica del passeggero.
La Corte di Giustizia ha affermato che l’onere della prova, se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, spetta alla compagnia aerea, come disciplinato nell’art. 5 comma IV, del Regolamento CE n. 261/2004 e, nel caso in cui il vettore non sia in grado di dimostrare che il passeggero era stato informato nel termine previsto, ovvero almeno due settimane prima della partenza, è tenuto a versare la compensazione pecuniaria stabilita dal Regolamento.
Inoltre però è opportuno precisare che, come nel caso presentato alla Corte di Giustizia, quando il biglietto aereo è stato prenotato presso un’agenzia di viaggi e quindi vi è un intermediario tra il passeggero e la compagnia aerea, quest’ultima, conformemente al diritto nazionale applicabile, può chiedere il risarcimento a chi ha cagionato il danno.

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