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Panettoni del supermercato 2025: i migliori secondo Altroconsumo

Se pensi che i panettoni artigianali siano troppo costosi, il test di Altroconsumo 2025 ha una proposta interessante: i migliori panettoni del supermercato combinano qualità e prezzi accessibili . Il panettone che si piazza al primo posto costa in media circa 6 euro, con un range di prezzo che va da 5,49 a 6,49 euro, decisamente più conveniente rispetto ai 30–45 euro richiesti dai panettoni artigianali più rinomati. Il confronto con l’artigianale Il panettone migliore della grande distribuzione ha ottenuto 65 punti su 100, un punteggio che si discosta dai 93 punti del panettone artigianale di punta. Tuttavia, la differenza di prezzo è notevole: con il costo di un solo panettone artigianale di alta qualità, puoi portarti a casa fino a otto panettoni da supermercato. Anche il panettone artigianale “più economico” rimane almeno cinque volte più caro. Gli ingredienti fanno la differenza Altroconsumo ha esaminato i panettoni partendo dagli ingredienti fondamentali: uova, burro e frutta. L...

Volo cancellato? La compagnia informa il passeggero entro i termini previsti o deve pagare

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Oggi ci occupiamo di un problema purtroppo abbastanza frequente tra coloro che per motivi di lavoro oppure per piacere personale prendono l’aereo.
Finché tutto fila liscio, l’aereo decolla il giorno previsto, non ci sono ritardi ed i passeggeri arrivano puntualmente alla destinazione scelta, tutti sono soddisfatti… i problemi, come in tutte le cose, si presentano quando qualcosa non va per il verso giusto e si verificano dei ritardi o addirittura viene cancellato il volo.
Il passeggero cosa può fare?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso di un passeggero che aveva prenotato tramite un’agenzia online di viaggi, un volo da Amsterdam Schipol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname) per il 14 novembre 2014. La compagnia aerea, in data 9 ottobre 2014, aveva comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione del volo ma, quest’ultima aveva informato il cliente solamente dieci giorni prima della partenza, il 4 novembre 2014.
L’art. 5, comma I, lett. c), del Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce che nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati della cancellazione, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Nel caso presentato davanti alla Corte di Giustizia, il passeggero aveva chiesto un risarcimento danni forfettario di 600 euro, ma la compagnia aerea l’aveva negato perché la cancellazione del volo, da parte sua, era stata comunicata all’agenzia di viaggi nel rispetto dei tempi previsti. A sua volta, l’agenzia di viaggi aveva replicato che tale comunicazione doveva essere data al cliente direttamente dalla compagnia aerea, tra l’altro in possesso dell’indirizzo di posta elettronica del passeggero.
La Corte di Giustizia ha affermato che l’onere della prova, se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, spetta alla compagnia aerea, come disciplinato nell’art. 5 comma IV, del Regolamento CE n. 261/2004 e, nel caso in cui il vettore non sia in grado di dimostrare che il passeggero era stato informato nel termine previsto, ovvero almeno due settimane prima della partenza, è tenuto a versare la compensazione pecuniaria stabilita dal Regolamento.
Inoltre però è opportuno precisare che, come nel caso presentato alla Corte di Giustizia, quando il biglietto aereo è stato prenotato presso un’agenzia di viaggi e quindi vi è un intermediario tra il passeggero e la compagnia aerea, quest’ultima, conformemente al diritto nazionale applicabile, può chiedere il risarcimento a chi ha cagionato il danno.

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