Passa ai contenuti principali

In primo piano

Creme alla nocciola: la classifica Altroconsumo 2025

Non tutte le creme spalmabili alla nocciola sono create uguali. Le differenze principali riguardano la percentuale di nocciole, la presenza di oli vegetali e l’uso di ingredienti di origine animale. La quantità di nocciole può variare dal 12% al 45%, ma ci sono anche creme che contengono il 100% di nocciole, ricche di grassi “buoni” e con meno zuccheri. Gli oli più comuni sono quello di palma (che non è il più salutare) e di girasole (più leggero). Alcune creme sono vegane, quindi prive di latte, rendendole adatte anche a chi è intollerante al lattosio. I consigli di Altroconsumo Altroconsumo consiglia di optare per: Creme senza grassi o oli vegetali aggiunti , o con olio di girasole. Prodotti con alta percentuale di nocciole e cacao. Marche che specificano l’origine delle nocciole, un segno di trasparenza. I parametri di valutazione dei prodotti Le creme sono state valutate su tre criteri: Composizione (50%): ingredienti, valori nutrizionali, quantità di nocciole. Assaggio anonimo (4...

Treni: sanzioni più dure per chi viola i diritti dei passeggeri



 Il nuovo regolamento approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti garantisce più tutela per i passeggeri di treni, bus e navi mettendo a disposizione dei viaggiatori tre moduli di reclamo da inviare alle autorità. Tale aggiornamento applica le disposizioni europee sui diritti e obblighi dei passeggeri, sanzionando in modo più pesante le eventuali violazioni alla legge. 

L'Autorità infatti oltre all'applicazioni di sanzioni pecuniarie potrà adottare dei provvedimenti prescrittivi con cui ordinare alle imprese di ottemperare alle disposizioni che sono state violate. Prima la maggior parte delle sanzioni oscillava tra i 2 mila e 10 mila euro, la nuova norma prevede sanzioni tra 5 mila e 50 mila euro ai responsabili dei disservizi come soppressione dei treni senza adeguato avvertimento, mancata assistenza in caso di ritardo o cancellazione del treno, mancato rimborso a chi rinuncia, mancato indennizzo in caso di ritardi. 

Per quanto riguarda i passeggeri, per vedere garantiti i loro diritti dovranno prestare reclamo entro tre mesi dal disservizio. L'impresa ferroviaria o tour operator a cui è stato inviato il reclamo dovrà rispondere entro un mese dalla ricezione dello stesso. In caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente ci si potrà rivolgere all'Autorità di regolamentazione dei trasporti inviando un reclamo di seconda istanza. Successivamente potrà partire il procedimento sanzionatorio, che in alcuni casi può partire anche d'ufficio.


Commenti