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Corsi professionalizzanti: i frequentatori come consumatori
La Corte di cassazione ha stabilito che gli aspiranti "professionisti", ovvero coloro che seguono un corso di formazione professionale, in caso di contenzioso con la società organizzatrice essi devono essere considerati come "consumatori" non avendo acquisito ancora la qualifica di "professionisti".
Tale sentenza emerge in seguito al ricorso di un'aspirante estetista contro la sentenza del Tribunale che lo condannava a saldare le rate non pagate a seguito della sospensione della fruizione del corso. La società infatti aveva convenuto in giudizio la donna per ottenere il pagamento della somma residua.
La ricorrente si era difesa evidenziando la vessatorietà delle clausole che consentivano il recesso della controparte ma non di lei e che prevedevano l'obbligo di pagare le rate residue a prescindere dalla causa del recesso.
La Terza sezione civile ha deciso che l'aspirante estetista aveva ragione in quanto non aveva stipulato con il contratto nell'esercizio della sua professione o per scopi inerenti all'attività professionale svolta. Ma bensì lo ha stipulato allo scopo di acquisire una professione, ossia di diventare professionista in futuro e dunque al momento della stipula non lo era.
Importante evidenziare che in base all'articolo 3 del Dlgs n.206 del 2005 il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale svolta
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