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Codacons, l'ondata di caldo provoca rincari per frutta, gelato, acqua e bibite

Il caldo record rischia di avere ripercussioni pesanti sui portafogli di cittadini e turisti. La denuncia arriva dal Codacons, che mette in guardia dalle speculazioni specie nelle località turistiche. L'avviso del Codacons "I prodotti tipicamente estivi stanno registrando in tutta Italia sensibili incrementi dei prezzi - denuncia l'associazione - In base agli ultimi dati Istat, ad esempio, il pesce è aumentato in media del 4,2%, le albicocche del 14,4%, pesche e nettarine del 13,7%, le ciliegie del 6,9%, mirtilli, lamponi e altri frutti di bosco del 17,2%, l'uva del 9,5%, i meloni del 7,9%, i pomodori del 18,4%. Se poi si guarda al gelato, alimento i cui consumi si impennano nei periodi di maggiore caldo, il prezzo di un cono o coppetta piccola da due gusti servita in gelateria ha raggiunto oramai una media tra i 3,5 e i 5 euro nelle principali città italiane".  Altro prodotto a forte rischio rincaro è l'acqua minerale, che nei luoghi a forte vocazione turisti...

Corsi professionalizzanti: i frequentatori come consumatori


La Corte di cassazione ha stabilito che gli aspiranti "professionisti", ovvero coloro che seguono un corso di formazione professionale, in caso di contenzioso con la società organizzatrice essi devono essere considerati come "consumatori" non avendo acquisito ancora la qualifica di "professionisti".

Tale sentenza emerge in seguito al ricorso di un'aspirante estetista contro la sentenza del Tribunale che lo condannava a saldare le rate non pagate a seguito della sospensione della fruizione del corso. La società infatti aveva convenuto in giudizio la donna per ottenere il pagamento della somma residua. 

La ricorrente si era difesa evidenziando la vessatorietà delle clausole che consentivano il recesso della controparte ma non di lei e che prevedevano l'obbligo di pagare le rate residue a prescindere dalla causa del recesso. 

La Terza sezione civile ha deciso che l'aspirante estetista aveva ragione in quanto non aveva stipulato con il contratto nell'esercizio della sua professione o per scopi inerenti all'attività professionale svolta. Ma bensì lo ha stipulato allo scopo di acquisire una professione, ossia di diventare professionista in futuro e dunque al momento della stipula non lo era.

Importante evidenziare che in base all'articolo 3 del Dlgs n.206 del 2005 il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale svolta

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