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Creme alla nocciola: la classifica Altroconsumo 2025

Non tutte le creme spalmabili alla nocciola sono create uguali. Le differenze principali riguardano la percentuale di nocciole, la presenza di oli vegetali e l’uso di ingredienti di origine animale. La quantità di nocciole può variare dal 12% al 45%, ma ci sono anche creme che contengono il 100% di nocciole, ricche di grassi “buoni” e con meno zuccheri. Gli oli più comuni sono quello di palma (che non è il più salutare) e di girasole (più leggero). Alcune creme sono vegane, quindi prive di latte, rendendole adatte anche a chi è intollerante al lattosio. I consigli di Altroconsumo Altroconsumo consiglia di optare per: Creme senza grassi o oli vegetali aggiunti , o con olio di girasole. Prodotti con alta percentuale di nocciole e cacao. Marche che specificano l’origine delle nocciole, un segno di trasparenza. I parametri di valutazione dei prodotti Le creme sono state valutate su tre criteri: Composizione (50%): ingredienti, valori nutrizionali, quantità di nocciole. Assaggio anonimo (4...

Corsi professionalizzanti: i frequentatori come consumatori


La Corte di cassazione ha stabilito che gli aspiranti "professionisti", ovvero coloro che seguono un corso di formazione professionale, in caso di contenzioso con la società organizzatrice essi devono essere considerati come "consumatori" non avendo acquisito ancora la qualifica di "professionisti".

Tale sentenza emerge in seguito al ricorso di un'aspirante estetista contro la sentenza del Tribunale che lo condannava a saldare le rate non pagate a seguito della sospensione della fruizione del corso. La società infatti aveva convenuto in giudizio la donna per ottenere il pagamento della somma residua. 

La ricorrente si era difesa evidenziando la vessatorietà delle clausole che consentivano il recesso della controparte ma non di lei e che prevedevano l'obbligo di pagare le rate residue a prescindere dalla causa del recesso. 

La Terza sezione civile ha deciso che l'aspirante estetista aveva ragione in quanto non aveva stipulato con il contratto nell'esercizio della sua professione o per scopi inerenti all'attività professionale svolta. Ma bensì lo ha stipulato allo scopo di acquisire una professione, ossia di diventare professionista in futuro e dunque al momento della stipula non lo era.

Importante evidenziare che in base all'articolo 3 del Dlgs n.206 del 2005 il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale svolta

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