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Nuovo Decreto Aiuti, misure riviste per il secondo trimestre
È arrivato in serata il via libera al decreto
contenente misure a favore di famiglie e imprese per mitigare il caro bollette,
oltre ad interventi mirati al settore sanitario, per un ammontare complessivo
di 4.9 miliardi per il secondo trimestre dell’anno.
Il quadro che emerge dal provvedimento è una revisione
complessiva degli strumenti messi in campo dall’esecutivo nella legge di stabilità
per il 2023, tenendo conto, si precisa, dell’andamento in discesa dei prezzi
dell’energia e al fine di incentivare il risparmio energetico.
Per quanto riguarda il gas, vengono
prorogati al 30 giugno la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri
di sistemi, così come l’aliquota Iva ridotta per il teleriscaldamento e l’energia
prodotta con metano.
Mantenuti anche il bonus sociale per
tutto il secondo trimestre per le famiglie con Isee fino a 15.000 euro, analogamente
al credito di imposta al 40% e 45%, destinato alle imprese che abbiano
registrato un aumento del prezzo delle bollette di luce e gas di almeno il 30%
rispetto al primo trimestre 2019.
Una novità riguarda invece un incentivo al
risparmio energetico per tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito. Il
bonus, attivo a partire dall’ultimo trimestre del 2023, consisterà in un
contributo a sostegno delle spese di riscaldamento, i cui criteri verranno
definiti attraverso un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica, in concerto con il MEF.
In materia fiscale, vengono prorogate
le scadenze stabilite nella legge di bilancio per la regolarizzazzione delle
violazioni di natura formale e per il pagamento delle tre rate relative al
ravvedimento speciale, quest’ultimo relativo alle dichiarazioni validamente
presentate per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2021. Sempre in ambito
fiscale sono state poi introdotte delle norme che “prevedono cause speciali di
non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute
o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso
versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita
compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare
– si legge ancora nel comunicato finale - quando le relative violazioni sono
correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal
contribuente secondo le modalità previste".
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