L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), ha reso noto ai consumatori come, dopo la riforma varata a marzo del 2018, sarà modificata la legislazione sulla gestione delle bollette dell’acqua.
Secondo l’autorità di settore dal primo gennaio del 2020 l’utente potrà richiedere la prescrizione in due anni contro le cinque attuali delle bollette dell’acqua nel caso in cui il gestore abbia accumulato anni di ritardo nella fatturazione dei consumi, a patto che sia lo stesso utente a chiedere che gli venga applicata.
La procedura prevedere pertanto l’emissione di una fattura separata con i soli importi prescrivibili da parte dei gestori, che dovranno fornire inoltre un modulo da compilare per la domanda, affinché, una volta completata, possa applicare solo i costi relativi agli ultimi due anni, salvo che l’utente sia responsabile del mega conguaglio. In questo caso, che non comporta prescrizione, l’utente potrà sporgere reclamo che, se non porterà a un risultato soddisfacente, potrà sfociare in una procedura di conciliazione.
Tuttavia il tasso di litigiosità tra le parti non sembra al momento calato. Secondo Marco Vignola, responsabile energia per Unione nazionale consumatori (Unc) «per quanto riguarda il gas, possiamo dire che nella stragrande maggioranza dei casi la prescrizione non venga riconosciuta. I gestori le stanno provando tutte per negare la prescrizione, ma è troppo facile sostenere che non sono riusciti ad accedere al contatore per anni. Bisogna portare le prove dei tentativi fatti, e di aver sollecitato il cliente a inviare autoletture, altrimenti è tutto a carico della parte debole, cioè il consumatore».
Timori condivisi dalla segretaria nazionale Adiconsum Pierpaola Pietrantozzi, la quale sostiene: «La prescrizione per i maxi-conguagli della bolletta dell’acqua è farraginosa e necessita di semplificazione e di miglioramenti. Nel meccanismo messo a punto rileviamo infatti che è sempre il consumatore che deve attivarsi sia per contestare gli importi prescrivibili che per attivare il reclamo nel caso in cui il gestore motivi una responsabilità dell’utente».
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