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Prezzi energia in calo: opportunità per i consumatori

Ad agosto 2025, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si è posizionato attorno a 0,109 €/kWh , mostrando un leggero calo rispetto a luglio. All'inizio di settembre, il valore ha fatto un piccolo balzo a 0,111 €/kWh, rimanendo comunque inferiore rispetto allo stesso periodo del 2024, con una diminuzione annuale del 3,8%. Anche il gas naturale ha registrato tendenze positive: il prezzo sul Punto di Scambio Virtuale (PSV) è sceso a 0,3925 €/Smc, con un abbassamento del 6% rispetto a luglio. Opportunità per famiglie e imprese La diminuzione dei prezzi all’ingrosso si riflette nelle offerte del mercato libero, dove molti fornitori stanno presentando tariffe fisse o indicizzate più vantaggiose rispetto ai valori medi . È quindi un ottimo momento per rivedere le proprie condizioni contrattuali, così da poter bloccare tariffe più convenienti in vista dell’inverno. Oltre il prezzo: cosa valutare Come evidenziato da Consumerismo, la scelta del fornitore non dovrebbe basarsi ...

Bollo auto non pagato? Dopo tre anni è prescritto






Abbiamo dimenticato di versare il bollo auto e ci ritroviamo arretrati da pagare? Arriva una buona notizia: il bollo si prescrive in trentasei mesi. Dunque solo tre anni, non dieci come si riteneva in passato. L’ha precisato la Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 20425/17). Il termine decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa era dovuta. Dunque, se ci viene notificata una cartella di pagamento con tre anni di ritardo, è da considerarsi illegittima. Per far valere la prescrizione tuttavia, bisognerà impugnarla entro 60 giorni dinanzi alla giustizia tributaria.

La novità. Facciamo un esempio: se non abbiamo pagato il bollo auto per l’anno 2016 la tassa si potrà ritenere prescritta il 31 dicembre 2019. Se tuttavia, a novembre 2019, ovvero prima della scadenza del termine, ci arriva a casa una cartella esattoriale che ne richiede il pagamento, abbiamo circa due mesi di tempo, dal momento in cui ci viene notificata, per impugnarla dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Se lasciamo decorrere invano i 60 giorni ci toccherà pagare, poiché la notifica interrompe i 36 mesi di prescrizione e il termine dei tre anni ricomincia a decorrere dall’inizio (art. 2943 cc). Ciò comporta che, in mancanza dell’impugnativa, se decorrono altri tre anni senza ricevere ulteriori solleciti di pagamento, la cartella sarà da considerarsi del tutto decaduta.

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